Regolamento Didattico
Art.1
GeneralitĂ
- Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto dellâAccademia di Belle Arti âAghia Sorosâ di Santa Caterina dello Ionio, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonchĂŠ i criteri e le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ formative dellâAccademia.
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nellâAccademia sono definiti negli allegati al presente Regolamento.
- Gli ordinamenti didattici di cui al presente Regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere allâaggiornamento degli obiettivi formativi, dei relativi crediti e dei contenuti
Art. 2 Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
- Aree disciplinari: lâinsiemi dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
- AttivitĂ formative: tutte le attivitĂ finalizzate alla formazione artistica, culturale e professionale degli studenti, con riferimento, fra lâaltro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, ai workshop, alle attivitĂ didattiche di gruppo, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivitĂ di studio individuale e di autoapprendimento;
- Campo disciplinare di competenza: lâinsieme degli insegnamenti afferenti al settore artistico-disciplinare;
- Corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di Dottorato di ricerca;
- Credito formativo accademico (CFA) o, piĂš brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio e della ricerca individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per lâacquisizione di conoscenze e abilitĂ nelle attivitĂ formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- Curricolo: lâinsieme delle attivitĂ formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- Laboratorio o atelier di indirizzo: il laboratorio artistico di riferimento in ordine ai curricula di ciascun Indirizzo, che richiede il numero di CFA piÚ consistente fra le attività formative e di ricerca sviluppate dallo studente, nel cui ambito si elaborano un complesso di tecniche espressive anche differenti in relazione alle scelte linguistiche di ciascun discente; può essere costituito anche da un laboratorio integrato articolato in piÚ moduli disciplinari;
- Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivitĂ didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole in esso ricomprese e delle aree di ricerca ad esso afferenti;
- Obiettivi formativi: lâinsieme di conoscenze, competenze e abilitĂ necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- Offerta formativa: lâinsieme dei corsi e delle altre attivitĂ formative presenti nellâAccademia;
- Ordinamenti didattici dei corsi di studio: lâinsieme degli insegnamenti, delle attivitĂ previste nei curricoli dei corsi di studio e lâinsieme delle norme che li regolamentano;
- Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalitĂ dei singoli corsi di studio;
- Scuola: lâinsieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per obiettivi e finalitĂ formative convergenti;
- Settori artistico-disciplinari: insegnamenti attivati raggruppati per omogeneitĂ disciplinare;
- Struttura didattica: la struttura che programma, coordina ed eroga il servizio didattico;
- Titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il Dottorato di ricerca AFAM e il diploma di perfezionamento o master.
Art. 3
Titoli e corsi
- LâAccademia di Belle Arti âAghia Sorosâ rilascia i seguenti titoli:
- diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- diploma accademico di Dottorato di ricerca AFAM conseguito al termine del corso di Dottorato di ricerca nel campo corrispondente;
- diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine di un corso di perfezionamento.
- Il corso di diploma accademico di primo livello ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonchĂŠ l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
- Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze professionali elevate.
- Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il conseguente decreto del Ministro di cui all’articolo 6 del DPR 8 luglio 2005 n. 212.
- Il corso di Dottorato di Ricerca ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivitĂ di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale ha identico valore legale del dottorato di ricerca universitario.
- Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
- I corsi sono attivabili presso la scuola su richiesta delle strutture di coordinamento didattico con delibere del Consiglio Accademico.
- I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 10 settembre 2010, n. 249 e dai successivi decreti attuativi.
- LâAccademia rilascia per ogni diploma conseguito, come supplemento una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
- Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nellâordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
- I corsi di secondo livello a ciclo unico in Restauro sono disciplinati dal D.M. 87/2009 e dal D.I. 07.02.2011.
- Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.
Art. 4
Istituzione, attivazione, mantenimento e soppressione dei corsi di studio
- I corsi di studio attivati dallâAccademia sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento con lâindicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
- Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento, a seguito di delibera del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, individuate le strutture didattiche di riferimento, come previsto dallâart.8 comma 3 del presente Regolamento.
- Ai sensi dellâart.5 del D.P.R. 212/2005 i corsi di Dottorato di ricerca sono attivati in via sperimentale.
- Il Consiglio Accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato lâattivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di Amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
- Nel caso di disattivazioni di corsi di studio si assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.
Art. 5
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
- LâAccademia svolge attivitĂ di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici, scientifici e professionali elevati. A tal fine, lâAccademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati. Coerentemente con le finalitĂ descritte dallâart. 1 dello Statuto, lâAccademia è sede primaria di Alta Formazione, di specializzazione e di ricerca artistica e scientifica nel settore delle arti visive e svolge correlata attivitĂ di produzione, attraverso la frequenza e il lavoro nei suoi laboratori artistici e nei suoi atelier, integrandola con lo studio delle discipline storiche e teoriche, per favorire il libero sviluppo dellâesperienza artistica e la formazione anche di nuove figure professionali. Lâinsieme delle attivitĂ formative e di ricerca svolte dallâAccademia è costantemente relazionato allo sviluppo dellâespressione creativa, sostanziata nella pratica laboratoriale e sostenuta dalla conoscenza diretta delle forme e dei presupposti culturali, teorici, scientifici e tecnologici del fare artistico. A tal fine lâAccademia attiva spazi espositivi permanenti, allâinterno delle proprie sedi o altrove e promuove allestimenti periodici nei laboratori e negli atelier, disciplinati dalle norme sulla didattica, sulla ricerca e sulle attivitĂ studentesche, nonchĂŠ convegni, iniziative editoriali e ogni altra forma di comunicazione delle attivitĂ sviluppate.
- LâAccademia può attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nel proprio bilancio, attivitĂ formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonchĂŠ attivitĂ formative esterne attraverso contratti e convenzioni che comportano il rilascio di un Attestato di frequenza o di partecipazione: fra queste attivitĂ rientrano
- corsi di perfezionamento breve;
- corsi di aggiornamento professionale;
- corsi di preparazione agli Esami di Stato;
- stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico- culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale;
- corsi intensivi e di orientamento per studenti, sia in entrata che in uscita.
- I criteri e le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ formative sono disciplinate nei regolamenti dei singoli corsi. Alla attribuzione dei compiti didattici lâAccademia provvede nellâambito della programmazione annuale.
- LâAccademia può inoltre organizzare altri tipi di Corsi non in contrasto con la normativa vigente.
- Le attivitĂ di produzione artistica e ricerca sono individuate nellâambito della programmazione deliberata dal Consiglio accademico, considerando le proposte delle strutture dipartimentali di ricerca.
Art.6
Ordinamento dei corsi di studio
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore.
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso lâAccademia, determinano:
- Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza, nonchĂŠ le strutture di coordinamento didattico;
- Il quadro generale delle attivitĂ formative;
- gli insegnamenti curriculari, con le relative eventuali obbligatorietĂ e iterazioni;
- I crediti assegnati a ciascuna delle attivitĂ formative curriculari;
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli giĂ acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per lâeventuale prosecuzione degli studi.
Art.7
Regolamenti dei corsi di studio
- I Regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Didattico dellâIstituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.
- I Regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
- Lâelenco degli insegnamenti con lâeventuale articolazione in moduli delle attivitĂ formative;
- Le eventuali propedeuticitĂ di ogni insegnamento e di ogni altra attivitĂ formativa;
- Le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- La tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonchĂŠ le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- Le attivitĂ compensative lâobbligo della frequenza in caso di deroga;
- Lâeventuale introduzione di apposite modalitĂ organizzative delle attivitĂ formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
- I Regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per lâaccesso e ne determinano le modalitĂ di verifica, anche a conclusione di attivitĂ formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
Art.8
Strutture didattiche e di ricerca
- LâAccademia si articola in strutture destinate rispettivamente ad organizzare lâattivitĂ didattica e coordinare le attivitĂ di ricerca e produzione artistica. Per lâorganizzazione e la gestione delle attivitĂ didattiche e di ricerca lâAccademia è articolata in Scuole e Dipartimenti. Allâinterno di ciascun Dipartimento sono individuate una o piĂš aree di ricerca al fine di consentire lâapprofondimento e la promozione della produzione artistica e scientifica in ordine a specifiche competenze culturali e disciplinari. La struttura di coordinamento, necessaria allâattivazione di ciascuna Scuola è il Consiglio di Scuola.
- LâAccademia in prima applicazione attiva i Dipartimenti e le Scuole secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente Regolamento.
- I Consigli di Scuola sono costituiti da tutti i docenti i cui insegnamenti afferiscano ai corsi di Diploma attivati da ciascuna Scuola come attività formative di base o caratterizzanti, piÚ un rappresentante degli Studenti indicato dalla Consulta. I Docenti il cui insegnamento costituisca attività formativa di base o caratterizzante negli indirizzi di piÚ di una Scuola possono esprimere una opzione da sottoporre al Consiglio Accademico. Ciascun Consiglio di Scuola è costituito sulla base di un numero minimo di 7 docenti membri di diritto.
- Il Dipartimento costituisce la struttura di coordinamento delle attivitĂ didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole in esso ricomprese e delle aree di ricerca ad esso afferenti. I Dipartimenti, al fine di consentire lâapprofondimento della ricerca e la promozione della produzione artistica e scientifica in ordine a specifiche competenze culturali e disciplinari, si possono articolare in una o piĂš aree di ricerca. Il Collegio dei Coordinatori delle strutture didattiche e di ricerca, costituito dai Responsabili di tutti i Consigli di Scuola e di tutte le aree dipartimentali di ricerca dellâAccademia, dal Direttore o da un suo delegato che lo presiede, ha le funzioni di promuovere forme di coordinamento delle attivitĂ didattiche e dei servizi per la produzione artistica e la ricerca nonchĂŠ di verificare le procedure per lâelezione dei rappresentanti delle strutture didattiche e di ricerca nel Consiglio Accademico, previa approvazione del Consiglio Accademico sentito il Collegio dei Professori.
- Qualora se ne ravvisi lâopportunitĂ , con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dellâomogeneitĂ degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresĂŹ essere istituite ulteriori strutture, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.
Art.9
PropedeuticitĂ e sbarramenti
- I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.
- Per gli insegnamenti che si articolano in piĂš annualitĂ , lo studente può essere ammesso, in base ai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualitĂ successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo lâesame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualitĂ precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualitĂ successive alla prima sarĂ tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualitĂ precedenti.
- Il mancato soddisfacimento dellâeventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.
Art. 10
Crediti formativi accademici
- Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attivitĂ didattiche dellâAccademia sono organizzati sulla base dei crediti formativi accademici, di seguito denominati âCFAâ.
- Per credito formativo accademico sâintende la misura dellâimpegno dello studente finalizzato allâapprendimento, comprensivo sia delle attivitĂ didattiche, di ricerca e di produzione artistica svolte in accademia che dello studio e dallâapprofondimento individuale. Al credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente.
- Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l’attualitĂ dei correlati contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attivitĂ lavorative.
- Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento Didattico, le conoscenze e abilitĂ professionali maturate nella specifica disciplina.
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attivitĂ previste per il conseguimento del titolo di studio.
- LâattivitĂ annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in sessanta crediti.
- La suddivisione dellâimpegno complessivo dello studente in relazione alle differenti tipologie didattiche prevede orientativamente, per le discipline storico-teorico critiche, il 30 per cento di frequenza alle lezioni e alle attivitĂ formative sviluppate in presenza del docente; per le discipline teorico-pratiche il 50 per cento; per i laboratori di indirizzo il 66 per cento, in osservanza del citato Decreto Ministeriale 23 novembre 2009 n. 158.
Art. 11
Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
- Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
- Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con decreto del Ministro, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri dÏ riconoscimento internazionale dei titoli.
- Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
- Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti.
- La durata normale del corso di Dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni.
- LâAccademia, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dellâAlta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
Art.12
Ammissione ai corsi
- Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
- Per lâammissione ai corsi di primo livello, ferme restando le attivitĂ di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera g del DPR 18/07/05 n. 212, è richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tal fine lâAccademia può istituire con apposita delibera del Consiglio Accademico prove di verifica di conoscenza, attitudine e competenza per lâaccesso ai corsi e può attivare attivitĂ formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
- Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di diploma di laurea di primo livello o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresĂŹ, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. A tal fine lâAccademia può istituire con apposita delibera del Consiglio Accademico prove di verifica.
- Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di diploma di laurea di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
- Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di ricerca AFAM, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito allâestero e riconosciuto idoneo.
- Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di diploma di laurea di primo livello.
- Il riconoscimento dellâidoneitĂ dei titoli di studio conseguiti allâestero ai soli fini dellâammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dellâUnione europea e degli accordi internazionali vigenti.
- Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dallâAccademia mediante delibera del Consiglio Accademico in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonchĂŠ alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attivitĂ formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
- I Regolamenti Didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le modalitĂ di verifica a conclusione di attivitĂ formative propedeutiche ed integrative e le modalitĂ delle eventuali prove di ammissione.
- Allo scopo di favorire l’assolvimento del debito formativo, le strutture didattiche potranno prevedere l’istituzione di attivitĂ formative integrative. Comunque il debito formativo si assolve in sede di acquisizione dei crediti previsti per il primo anno di corso.
Art. 13
Orientamento e tutorato
- LâAccademia promuove attivitĂ di orientamento svolte e coordinate dal dipartimento previste nel calendario didattico, secondo la programmazione approvata dal Consiglio Accademico.
- In materia di orientamento alla scelta accademica, lâAccademia predispone un piano di attivitĂ di orientamento da svolgere in collaborazione con gli Istituti secondari superiori o anche con Enti pubblici e privati. LâAccademia, mediante iniziative di carattere didattico-culturale approvate dal Consiglio Accademico anche su proposta delle strutture didattiche, organizza attivitĂ di orientamento riservate agli studenti iscritti agli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. LâAccademia promuove inoltre tutte le iniziative che consentano di attivare canali di comunicazione con lâutenza potenziale anche extranazionale o di regioni attigue
- LâAccademia fornisce mediante attivitĂ di tutorato informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a tal fine possono essere utilizzate specifiche figure di tutor individuate nellâambito della stessa Istituzione. Le attivitĂ di tutorato possono essere dirette a: a) contribuire allâorientamento degli studenti nel corso degli studi; b) migliorare la qualitĂ delle condizioni di studio e di apprendimento; c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nellâinsieme le caratteristiche qualitative della didattica; d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attivitĂ di studio e unâattiva partecipazione ai processi formativi accademici.
- LâAccademia può organizzare, nellâambito delle attivitĂ formative previste dai piani di studio dei vari corsi ed indirizzi o ad integrazione di percorsi di studio o singoli insegnamenti, progetti di ricerca e di approfondimento didattico che prevedano la attivazione di stages, workshop e seminari, anche coinvolgendo esperti e professionisti esterni allâAccademia, in ordine alla programmazione approvata dalle strutture didattiche o dalle strutture di ricerca e deliberata dal Consiglio Accademico e, per le proprie competenze, dal Consiglio di Amministrazione. Il seminario didattico è attivitĂ formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.
- LâAccademia può istituire borse di studio per attivitĂ di tutoraggio e collaborazione didattica ai laboratori artistici destinate a studenti e diplomati dellâAccademia, da svolgere in relazione alla programmazione delle attivitĂ definita dai responsabili dei laboratori suddetti. LâAccademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
- LâAccademia può organizzare corsi di recupero non obbligatori e corsi serali, anche come servizio aperto al territorio.
- In materia di orientamento post-accademico, l’Accademia può attivare servizi di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dellâAccademia, con il fine di apprendere le modalitĂ di applicazione di principi e contenuti oggetto dâinsegnamento. Le attivitĂ di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalitĂ si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
- L’Accademia si attiva per una completa integrazione degli studenti portatori di handicap, avvalendosi anche di studenti e di personale qualificato, prevedendo, altresĂŹ, attivitĂ di assistenza didattica personalizzata.
Art. 14
Esami di profitto ed altre verifiche
- Lâesame verifica il raggiungimento degli obiettivi dellâattivitĂ formativa. Tali verifiche, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l’attivitĂ formativa seguita. Nel caso di attivitĂ didattica articolata in forme diverse o in piĂš moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attivitĂ .
- Nell’ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con la struttura didattica di una universitĂ o istituto anche di un paese straniero, le attivitĂ formative svolte presso tali istituzioni sono riconosciute a richiesta dell’interessato con le denominazioni proprie dell’ordinamento della struttura didattica di origine. Le strutture didattiche valutano le eventuali equipollenze con le discipline obbligatorie comprese nei piani di studio dellâAccademia.
- Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio cui è iscritto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti e deve altresÏ essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.
- Il voto minimo per il superamento dellâesame è di diciotto trentesimi. Gli esami finali di profitto di ciascuna disciplina devono essere sostenuti in presenza del docente responsabile dellâinsegnamento in oggetto, affiancato da una commissione giudicatrice, salvo legittimo impedimento. La Commissione giudicatrice può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il candidato che non consegue il voto minimo viene considerato âriprovatoâ. La âriprovazioneâ viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.
- La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o attività di produzione artistica o di colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
- Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte o pratiche, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
- Non è possibile sostenere nellâambito della stessa sessione annualitĂ differenti della stessa disciplina; Eâ sempre obbligatorio sostenere le annualitĂ della stessa disciplina secondo lâordine progressivo. La frequenza di annualitĂ differenti della stessa disciplina deve essere conseguita in differenti anni accademici.
- I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dallâintera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale allâatto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
- Lâesame viene registrato nella carriera dello studente, con relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato: La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
Art. 15
Commissioni di esame
- La Commissione, nominata dal Direttore dellâAccademia su proposta del coordinatore della Scuola, è costituita da almeno tre professori. Il professore responsabile dellâinsegnamento presiede la commissione.
- Gli esami finali di profitto di ciascuna disciplina devono essere sostenuti in presenza del docente responsabile dellâinsegnamento in oggetto, salvo legittimo impedimento; in tal caso il Direttore può designare un sostituto fra i docenti del medesimo settore disciplinare o procedere ad un breve rinvio della sessione dâesame. Il Direttore può nominare una Commissione dâesame presieduta dal suddetto responsabile dellâinsegnamento.
- Nel caso di Corsi integrati che prevedano una unica prova di verifica finale, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. Nel caso in cui la relativa programmazione preveda contenuti e metodologie didattiche differenti per i vari moduli, sarĂ previsto un esame distinto per ciascun modulo secondo i crediti corrispondenti.
- Il voto è sempre espresso in trentesimi. L’esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere proposta menzione della lode.
- I risultati dell’esame vengono trasmessi tempestivamente dal Presidente della Commissione alle strutture amministrative competenti. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione. I presidenti delle commissioni hanno lâobbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alla Segreteria studenti, alla conclusione di ciascuna sessione dâesame.
Art. 16
Prove finali e conseguimento del titolo
- Al termine del corso di studio ed a seguito di prova finale è rilasciato dall’Accademia di Belle Arti il corrispondente titolo di studio in conformitĂ all’ordinamento didattico.
- Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo piano di studi del corso.
- Le modalitĂ della prova comprende lâesposizione dinanzi ad unâapposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un progetto laboratoriale coerente con la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrĂ conto dellâintera carriera dello studente, dei tempi e delle modalitĂ dâacquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonchĂŠ di ogni altro elemento ritenuto rilevante. Le prove finali di diploma debbono comunque contemplare, anche eventualmente allâinterno di un elaborato unitario, le seguenti caratteristiche:
a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline dâindirizzo; b) un aspetto di ricerca o approfondimento storico-teorico o metodologico, ovvero tecnico-artistico secondo connotazioni e contenuti delle specifiche discipline e comunque coerente con il sapere artistico e, in particolare, con le finalitĂ formative dei percorsi di studio. - La discussione della prova finale è pubblica.
- Le Commissioni d’esame per il conseguimento del titolo sono nominate dal Direttore e sono costituite da almeno cinque docenti dell’Accademia. Il Presidente della commissione deve essere di norma un docente afferente alla scuola che rilascia il titolo; fanno parte della Commissione il docente relatore e almeno un docente del corrispondente laboratorio di indirizzo.
- Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.
- Il voto finale si attribuisce in centodecimi. Tale voto è cosĂŹ computato: media dei voti degli esami sostenuti piĂš un ulteriore punteggio attribuito dalla commissione, fino a un massimo di dieci punti. La media dei voti è ponderata con i crediti attribuiti a ciascun esame. La lode è attribuibile all’unanimitĂ dai componenti la commissione a studenti che abbiano raggiunto la votazione complessiva di 110/110.
- I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di I e II livello, di specializzazione, di perfezionamento, di corsi di Dottorato di ricerca AFAM, di Master Accademici, sono compresi nei singoli Regolamenti Didattici approvati dal Consiglio Accademico. I contenuti e le procedure della prova finale di diploma relativa ai corsi di diploma triennale di I livello nonchĂŠ della prova finale di diploma relativa ai corsi di diploma biennale di II livello sono definiti nei rispettivi Ordinamenti.
- Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nellâanno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.
- Le modalitĂ per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
- LâAccademia rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curricolo seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
Art. 17
Diploma Accademico di primo livello
- Il Diploma Accademico di primo livello è conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.
- Ha lâobiettivo di assicurare unâadeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonchĂŠ lâacquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, al fine di formare artisti e professionalitĂ che siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale coerentemente con i contenuti e le finalitĂ di ciascun indirizzo.
- Per lâiscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito allâestero e riconosciuto idoneo dallâAccademia nel rispetto degli accordi internazionali. Può essere disposta una prova di ammissione le cui procedure, caratteristiche, modalitĂ ed eventuali esenzioni sono definite dal Consiglio Accademico.
- I Regolamenti didattici di ciascun Corso definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per lâaccesso e ne determinano, ove necessario, le modalitĂ di verifica.
- Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non sia positiva la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio.
- La durata normale del corso di primo livello è di tre anni, per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalitĂ previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio. L’organizzazione è caratterizzata da differenti attivitĂ didattiche: atelier, laboratori, lezioni, workshop, seminari ed esercitazioni. Ogni disciplina può essere annuale o semestrale. L’atelier di indirizzo rappresenterĂ il principale riferimento fra le attivitĂ formative e di ricerca sviluppate dallo studente. Di norma le attivitĂ formative e di ricerca sviluppate nellâambito del laboratorio di indirizzoprevedono, per ogni anno di corso, un percorso didattico annuale. Nell’arco di tre anni lo studente può risultare iscritto per tre anni con lo stesso docente, oppure può chiedere dopo il primo anno di corso, secondole modalitĂ previste da ciascun Consiglio di Scuola, di iscriversi al laboratorio di Indirizzo di un altro Docente. E’ prevista la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti e ciascun docente attesterĂ le frequenze in relazione ai programmi, alle metodologie didattiche e ai crediti attribuiti, secondo le modalitĂ previste dai Regolamenti. Per essere ammesso agli esami di ogni singola disciplina l’allievo deve aver frequentato almeno lâ80 per cento delle lezioni o sviluppato almeno lâ80 per cento delle attivitĂ formative e di produzione artistica previste dalla disciplina.
- Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I Regolamenti Didattici dei Corsi disciplinano il contenuto e le modalitĂ di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita Commissione. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato sviluppato dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi formativi e con i linguaggi specifici del proprio percorso di studi. Il relatore della tesi, nella quale saranno evidenti le competenze artistico-laboratoriali e teorico-storico-critiche, sarĂ assegnato dal Consiglio di Scuola su proposta dello studente, e può essere il docente di una qualsiasi delle discipline inserite nel piano di studi. La Commissione di tesi è formata da ameno tre docenti dell’istituzione ed è presieduta dal Direttore o da un docente da lui nominato. All’interno della Commissione è necessaria la presenza del Relatore, di uno o due docenti del corso di indirizzo in relazione ai contenuti della tesi nonchĂŠ dell’eventuale correlatore.
- Un corso di diploma di I livello con i relativi indirizzi viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dellâordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Un corso di diploma istituito su proposta del Consiglio Accademico è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un progetto ove siano definiti:
- la denominazione
- gli obiettivi formativi specifici
- il profilo artistico e professionale alla cui formazione il corso è finalizzato
- le dimensioni della potenziale domanda studentesca
- le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
- le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili
- lâanalisi dei costi diretti e indiretti nonchĂŠ dei proventi attesi
- SarĂ rilasciato gratuitamente ad ogni studente, insieme al diploma accademico, anche il âDiploma Supplementâ che ne garantisce la trasparenza ed il riconoscimento accademico e professionale in ambito internazionale
Art. 18
Diploma Accademico di secondo livello
- Il Diploma Accademico di secondo livello è conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello.
- Ha lâobiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali e per lâacquisizione di competenze disciplinari specifiche e per lâesercizio di attivitĂ di elevata qualificazione professionale.
- Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal corso, ovvero altro titolo di studio conseguito allâestero, riconosciuto idoneo dallâAccademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
- I Regolamenti Didattici dei corsi di studio di diploma accademico di secondo livello fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per lâammissione a ciascun corso e definiscono, ove necessario, le modalitĂ di verifica del possesso della preparazione iniziale coerente con le finalitĂ dellâindirizzo di studi. La verifica della presenza dei requisiti all’ammissione al Corso di Diploma Accademico di secondo livello è attuata, in prima applicazione del presente Regolamento, mediante la verifica del curriculum di studi e attraverso una prova di ammissione, che prevede un colloquio e la presentazione di un portfolio che attesti l’attivitĂ nel campo delle arti visive del candidato.
- Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con riferimento ad un âcurriculumâ pienamente riconosciuto ai fini dellâiscrizione al corso di diploma accademico di secondo livello, può essere esonerato dalla prova di verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico.
- La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con altri âcurriculaâ o in altri corsi di primo livello dellâAccademia o di altre Accademie o Istituzioni di pari livello con le quali non siano in atto specifiche convenzioni. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
- Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al I anno del corso di Diploma Accademico di secondo livello, le strutture didattiche competenti possono prevedere lâammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I livello della scuola corrispondente, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi alla prova finale. Tale debito dovrĂ comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attivitĂ formative del corso di II livello
- La durata normale di un corso di Diploma Accademico di secondo livello è di due anni, corrispondenti a 120 crediti, aggiuntivi a quelli del Diploma di primo livello, per complessivi 300 CFA comprensivi di quelli giĂ acquisiti con il diploma di primo livello e riconosciuti validi per lâammissione al corso. I CFA vengono acquisiti secondo le modalitĂ previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.
- Un corso di diploma di secondo livello con i relativi indirizzi viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dellâordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Un corso di diploma istituito su proposta del Consiglio Accademico è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un progetto ove siano definiti:
- la denominazione
- gli obiettivi formativi specifici
- il profilo artistico e professionale alla cui formazione il corso è finalizzato
- le dimensioni della potenziale domanda studentesca
- le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
- le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili
- lâanalisi dei costi diretti e indiretti nonchĂŠ dei proventi attesi
- Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I Regolamenti Didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalitĂ di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita Commissione. La prova finale dovrĂ contemplare la realizzazione di un progetto artistico sviluppato in riferimento al laboratorio di indirizzo, nonchĂŠ lo sviluppo di una sezione teorico-critica inerente al lavoro proposto. L’argomento della prova finale, ovvero l’orizzonte tematico che condurrĂ verso prospettive di ricerca convergenti il progetto artistico e l’elaborato scritto potrĂ riferirsi ai contenuti del programma di una o piĂš discipline inserite nel piano di studio. Su richiesta dello studente, oltre al docente del laboratorio di indirizzo può essere assegnato dalla struttura didattica di riferimento un secondo relatore. Eâ possibile la nomina di un correlatore anche esterno all’istituzione.
Art. 19
Diploma Accademico di Specializzazione
- Il Diploma Accademico di Specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
- Ha lâobiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici.
- Lâordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione, la durata del corso ed il numero di crediti necessari per il conseguimento vengono proposti dalle strutture competenti e approvati dal Consiglio Accademico.
- Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di primo livello o di laurea ovvero di un altro titolo di studio conseguito allâestero, riconosciuto idoneo dalle strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
- Altri specifici requisiti di ammissione nonchĂŠ gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio giĂ conseguito ritenuti necessari per lâammissione sono stabiliti dai regolamenti del Corso di studi.
- Lâammissione al Corso di Specializzazione avviene per concorso, secondo modalitĂ stabilite da apposito bando.
- La Commissione per lâesame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del direttore dellâAccademia.
- Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360 comprensivi di quelli giĂ acquisiti e riconosciuti validi per lâammissione al corso. La durata normale dei corsi di specializzazione viene stabilita dai rispettivi regolamenti.
- Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I Regolamenti Didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita Commissione.
Art. 20
Diploma Accademico di Dottorato di ricerca AFAM
- Il Diploma Accademico di Dottorato di ricerca AFAM è conseguito al termine del corso di Dottorato di ricerca nel campo corrispondente.
- Ha lâobiettivo di formare esperti nellâambito di un particolare settore disciplinare o di unâaggregazione di piĂš settori, fornendo le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivitĂ di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a due anni e non superiore a tre anni.
- Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
- Si accede ai corsi mediante selezione appositamente determinata dallâAccademia.
- Le modalitĂ di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per lâaccesso e la frequenza, le modalitĂ di conferimento e lâimporto delle borse di studio, sono disciplinati con apposito Regolamento Didattico deliberato dal Consiglio Accademico.
- I corsi di Dottorato di ricerca sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico.
- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, delibera in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca e al finanziamento di eventuali borse di studio per i corsi stessi.
Art. 21
Corsi di perfezionamento scientifico e Master
- LâAccademia può attivare Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente e Aggiornamento Professionale, successivi al conseguimento del diploma accademico di primo livello o del diploma accademico di secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master.
- Lâofferta didattica dei diplomi di perfezionamento o master è specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
- LâAccademia può attivare Master di I livello per cui occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e Master di II livello per cui è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.
- Le modalitĂ di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per lâaccesso e la frequenza, le modalitĂ di conferimento, sono disciplinati con apposito Regolamento Didattico deliberato dal Consiglio Accademico. La durata dei master non può essere inferiore ad una annualitĂ ed al conseguimento di almeno 60 CFA.
- I Corsi di Master possono essere attivati dallâAccademia anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, sia italiani che stranieri.
Art. 22
Rapporti internazionali
- Nell’ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocitĂ possono essere previsti corsi di studio con periodi alternati di formazione presso universitĂ straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel paese in cui ha sede l’UniversitĂ convenzionata.
- L’accordo disciplina le modalitĂ di svolgimento dell’attivitĂ didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l’eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l’ammissione ai corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilitĂ degli studenti.
- Nel rispetto delle normative vigenti, l’Accademia aderisce ai programmi di mobilitĂ studentesca riconosciuti dalle universitĂ dell’Unione Europea (Erasmus) e ad altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali, a qualsiasi livello di corso di studio.
- LâAccademia può riconoscere come attivitĂ di studio svolte all’estero:
- la frequenza di corsi di insegnamento;
- il superamento di esami di profitto;
- le attivitĂ formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di corso di laurea specialistica, della tesi anche usufruendo dell’assistenza di un docente straniero;
- le attivitĂ di laboratorio, quelle di tirocinio, le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato, secondo le disposizioni dipartimentali.
- L’Accademia favorisce la mobilitĂ studentesca secondo un principio di reciprocitĂ , mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale prevista dai programmi.
Art. 23
Riconoscimento di studi compiuti all’estero
- Il Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento, delibera sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici conseguiti a livello nazionale e/o all’estero;
- I titoli accademici conseguiti presso universitĂ straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocitĂ e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l’equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di diploma di I livello o di diploma di II livello con eventuale indicazione dei crediti da acquisire precedentemente secondo un piano di studi assegnato dallâAccademia;
Art. 24
Programmazione ed organizzazione didattica
- Le lezioni, di norma, iniziano nel mese di ottobre e terminano nel mese di giugno.
- Il calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore. Tale calendario può prevedere lâarticolazione dellâanno accademico, in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonchĂŠ la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
- LâAccademia rende noto agli studenti allâinterno del calendario didattico il calendario degli appelli di esame, prevedendo tre sessioni di esami ordinarie, di cui due al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l’anno accademico. Eâ prevista inoltre una sessione straordinaria da svolgersi nel periodo febbraio/marzo dellâanno successivo. Le date degli appelli non possono essere cambiate senza l’autorizzazione del Direttore.
- Per lo svolgimento degli esami di diploma accademico la struttura didattica propone al Consiglio Accademico almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell’anno accademico.
- Per ogni sessione è possibile prevedere due appelli dâesame.
- Per la programmazione didattica annuale il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e comunque entro i tempi necessari allâavvio delle attivitĂ , motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
- Integrazioni e modifiche al piano di studi annuale
- piano di copertura degli insegnamenti
- piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario
- piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attivitĂ formative
- piano delle prove di accesso, delle verifiche dâesame e delle prove finali;
- Le attivitĂ didattiche vengono coordinate in termini di programmi dâinsegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attivitĂ . Il coordinamento delle attivitĂ tra i corsi di studio attivati nellâambito di una medesima struttura didattica compete allâorgano collegiale della struttura didattica medesima, coerentemente con le linee generali comprese nel Regolamento Didattico e nella Pianificazione annuale deliberata dal Consiglio Accademico. Il coordinamento delle attivitĂ dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.
- Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze. Un insegnamento può essere coperto per mutuazione da altre istituzioni universitarie quando, in presenza di apposita convenzione, di accordi interistituzionali o di costituzione di un Polo o di un Politecnico delle Arti secondo le procedure previste dalle leggi e dallo Statuto, si renda possibile agli studenti dellâAccademia frequentare presso altre istituzioni universitarie una disciplina regolarmente compresa nel piano di studi o inserita nel medesimo settore disciplinare o in un settore affine, coerentemente con la programmazione didattica approvata dalle strutture competenti.
- Il calendario degli esami è emanato con decreto del Direttore dellâAccademia di norma almeno una settimana prima dellâinizio degli esami.
Art. 25
Piani di studio
- Il Consiglio Accademico, su proposta delle strutture didattiche, delibera il piano generale degli studi.
- Lo studente presenta il proprio piano di studi comprensivo delle attivitĂ obbligatorie, di eventuali attivitĂ formative previste come opzionali o alternative e di attivitĂ scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
- Lo studente presenta il piano di studio alla segreteria didattica nei termini e nelle modalitĂ previsti dalla programmazione istituzionale. L’approvazione è automatica qualora il piano non si discosti dai curricula ufficiali, adottando i modelli istituzionali di percorso di studi, e ottemperi integralmente ai margini di opzionalitĂ e di autonomia da essi previsti.
- Lo studente ha comunque diritto a proporre modifiche al piano di studi giĂ approvato secondo i termini e le modalitĂ previsti nel successivo anno accademico o di sottoporre alla approvazione della struttura didattica competente un piano di studi individuale, che deve comunque essere conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti.
Art. 26 Studenti
- Ai fini del presente regolamento sono studenti dellâAccademia di Belle Arti coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio di primo e di secondo livello, ai corsi di specializzazione, ai corsi di Dottorato di ricerca AFAM, e ai corsi di perfezionamento o master.
- L’iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni, e con la presentazione della documentazione prescritta nei termini stabiliti.
- Lo studente può rinunciare in ogni momento al proseguimento della propria carriera manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
- Per ciò che attiene i diritti e i doveri degli studenti, lâAccademia predispone, specifico Regolamento degli Studenti.
- La frequenza alle attivitĂ didattiche è obbligatoria. La attestazione della frequenza e lâammissione alle verifiche di profitto sarĂ effettuata dal docente. La percentuale di presenze necessarie ai fini dellâassolvimento dellâobbligo non può essere inferiore allâ80% della totalitĂ delle attivitĂ formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale.
- I regolamenti di ogni corso di studi possono prevedere specifiche modalitĂ di frequenza e specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attivitĂ didattiche. La possibilitĂ di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, o alla programmazione di attivitĂ formative di durata temporanea verificate dal docente e coerenti con le finalitĂ dellâindirizzo, previa approvazione degli organi di governo.
- Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attivitĂ formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. Lâeffettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
- Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o piĂš anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca. Lo studente ha inoltre la facoltĂ di sospendere gli studi per lâintero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternitĂ , ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto. Lo studente ha facoltĂ di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dellâAccademia allegando: curriculum accademico svolto e versamento di tasse e contributi per ogni annualitĂ di interruzione di studi. Lo Studente può essere esonerato parzialmente o totalmente dal versamento di tasse e contributi relativi alle annualitĂ di interruzione degli studi a seguito di presentazione di una richiesta corredata da un curriculum e un portfolio che documenti le competenze dellâinteressato. La richiesta sarĂ esaminata da una commissione nominata dal Consiglio Accademico su proposta della Struttura Didattica competente.
Art. 27
Immatricolazioni ed iscrizioni
- I tempi e i modi per ottenere lâimmatricolazione e lâiscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nelle Guide, o negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dallâAccademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
- Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dellâAccademia e debbono contenere le generalitĂ complete secondo quanto previsto dallâistituzione.
- La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi o negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dallâAccademia. Per le immatricolazioni presentate oltre i termini stabiliti, e comunque entro una data successiva comunicata preventivamente, è previsto il pagamento di una mora, ovvero di una tassa ulteriore il cui ammontare è specificato nel Manifesto Annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ulteriore ritardo, prevedendo in ogni caso il versamento della sovrattassa prevista.
- Chi è giĂ in possesso di Diploma Accademico o di Laurea, o di altro titolo acquisito secondo lâordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere lâiscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dalla struttura didattica competente, che delibererĂ in proposito.
- E’ ammessa la contemporanea iscrizione, in osservanza di quanto prescritto ai sensi della L. n. 33 del 12/04/2022 e del DM n. 930 del 29/07/2022.
Art.28
Prosecuzione degli studi, trasferimenti, passaggi di corso
- Le domande di trasferimento presso l’Accademia di studenti provenienti da altre Accademie e le domande di passaggio di corso di studio che contengano la richiesta di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento conseguita, sono subordinate ad approvazione da parte dellâAccademia, che valuta, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’eventuale convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l’eventuale debito formativo da assolvere. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Accademie italiane o straniere può altresĂŹ avvenire sulla base di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti.
- Per chi abbia giĂ acquisito un titolo e intenda proseguire gli studi in altri corsi appartenenti alla medesima scuola o a scuola diversa attivate nell’Accademia , la struttura didattica competente stabilisce i criteri generali concernenti le modalitĂ di convalida dei crediti giĂ acquisiti.
- Eâ consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata alle strutture didattiche competenti entro i termini previsti. Il Consiglio di Scuola o la struttura didattica corrispondente al nuovo indirizzo di studi prescelto dallo studente esamina il curriculum degli studi compiuti valutando in quale misura e in che forma possano essere riconosciuti i CFA precedentemente acquisiti, fermo restando lâobbligo dello studente di sostenere gli esami di tutti gli insegnamenti di base e caratterizzanti per lâintera durata del nuovo indirizzo, in base ai piani di studi e agli ordinamenti del corso di studi.
- I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio sono determinati dal Direttore.
- Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli dellâAccademia da parte di studenti di altre istituzioni, salvo motivata eccezione del docente o della struttura didattica interessata, fino al limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio Accademico sulla base delle indicazioni delle strutture e dei docenti medesimi. I termini per le domande e la relativa quota di iscrizione è stabilita annualmente dagli organi di governo. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con lâindicazione degli esami sostenuti e dei cfa acquisiti.
Art. 29
Certificazioni
- Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, in conformitĂ alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
- Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano su richiesta, come supplemento dellâattestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarĂ strutturato secondo modalitĂ definite dal Consiglio Accademico.
- Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalitĂ indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti. In caso di rinuncia dello studente, l’Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.
Art. 30
Tutela dei diritti degli studenti
- Come previsto dallâart.3 dello Statuto, l’Accademia tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l’accesso agli studi. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, e può istituire borse di studio per studenti e diplomati, anche per periodi di studio all’estero o per progetti di ricerca specifici, in conformitĂ a quanto previsto dalla normativa vigente, anche promuovendo lâorganizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi di natura economica.
- LâAccademia provvede allâattuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con lâEnte Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
- LâAccademia garantisce la partecipazione alle attivitĂ didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.
- LâAccademia, nei limiti delle proprie risorse e in base alla programmazione annuale approvata dal Consiglio Accademico, disciplina le modalitĂ di concessione di eventuali borse di studio, finalizzate a promuovere e valorizzare la formazione e le competenze di studenti e diplomati dellâAccademia prevedendo anche forme di sostegno per la prosecuzione degli studi e le attivitĂ di coordinamento della ricerca e della produzione artistica.
Art. 31
AttivitĂ formative gestite in collaborazione con gli studenti
- L’Accademia può indire, sulla base di apposito regolamento, bandi di concorso rivolti ad associazioni e cooperative studentesche, che operano senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attivitĂ culturali, sportive e ricreative. Tali bandi prevedono gli obblighi a carico delle cooperative ed associazioni studentesche e la regolamentazione, anche economica, dei servizi da assicurare alla collettivitĂ degli studenti e di ogni altro rapporto con l’Accademia.
- Lâaccesso ed il corretto utilizzo degli spazi dei laboratori artistici e degli atelier è affidato, per le Discipline che lo consentono, a un sistema di cogestione fra gli studenti e i docenti responsabili delle attivitĂ formative sviluppate allâinterno dei suddetti spazi. LâAccademia garantisce ai discenti, nel rispetto delle norme vigenti, la piĂš ampia disponibilitĂ degli spazi laboratoriali per lo sviluppo della ricerca e della produzione artistica, anche affidandone periodicamente lâorganizzazione a studenti autorizzati dai Docenti responsabili della programmazione didattica.
- LâAccademia autorizza, previa presentazione di dettagliati progetti al Consiglio Accademico per la necessaria approvazione, lâutilizzazione di spazi da adibire ad attivitĂ coordinate dalla Consulta degli Studenti, degli iscritti ad un corso di indirizzo o di studenti dellâAccademia che si costituiscono come gruppi di ricerca regolarmente riconosciuti dalle strutture didattiche e dagli organi istituzionali, compatibilmente con le prioritarie esigenze del regolare svolgimento delle attivitĂ formative programmate dai docenti e nel rispetto delle norme di sicurezza. I progetti delle attivitĂ formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.
- Le strutture didattiche dellâAccademia, nellâambito della programmazione didattica e nel rispetto delle competenze istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attivitĂ formative della collaborazione degli studenti. Non è consentito lo svolgimento, allâinterno dei locali dellâAccademia, di attivitĂ autogestite dagli studenti che non siano comprese nella programmazione didattica prevista nellâambito di attivitĂ formative istituzionali senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.
Art. 32
Promozione e pubblicitĂ dellâattivitĂ formativa
- LâAccademia adotta opportune modalitĂ dâinformazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
- Le informazioni vengono fornite a cura degli uffici dellâAccademia mediante:
- comunicazioni scritte;
- comunicazioni a mezzo di pubblicazioni;
- comunicazioni mediante mezzi dâinformazione di massa;
- comunicazioni per via telematica.
- ogni altra modalitĂ che consenta il pieno rispetto dei principi di cui allâ art.1 comma 3 dello Statuto
Art. 33
Modifiche al Regolamento
1. Le procedure per modificare o integrare il presente Regolamento Didattico sono stabilite dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza
Art. 34
Opzione per i nuovi ordinamenti
1. Ă garantita la facoltĂ per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste per lâammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nellâambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.
Art. 35 Norme finali
- Il presente Regolamento, redatto e applicato dallâAccademia di Belle Arti âAghia Sorosâ di Santa Caterina dello Ionio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto, nonchĂŠ delle delibere del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori, entra in vigore allâatto dellâapprovazione da parte del Ministero dellâUniversitĂ e della Ricerca â AFAM.
- Il presente Regolamento verrĂ inserito nel sito web dellâAccademia per unâampia divulgazione.
- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.